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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che: a) il decreto legislativo nr 111 del 17/03/1995 della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzazione ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attivita' (art.3/1 lett. A.d.lgs. 11/95). b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art.6 del d.lgs.111/95), che e' documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art.18 delle presenti condizioni generali di contratto. La nozione di "pacchetto turistico" (art.2/1 d.lgs.111/95) e' la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi a seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) sevizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)..........che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, e' regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sara' altresi' disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L.27/12/1997 nr 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/70 nonche' dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzazione ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzazione; estremi della polizza assicurativa responsabilita' civile; periodo di validita' del catalogo o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovra' essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne ricevera' copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore inviera' relativa conferma, anche a mezzo di sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio caico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
L'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, deve essere versato all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa; il saldo deve essere versato venti giorni prima della partenza, salvo specifica richiesta da parte dell'organizzatore. Per prenotazioni effettuate dopo i venti giorni prima della data di partenza l'acconto nella misura del 25% deve essere versato all'atto della richiesta impegnativa e il saldo deve essere versato contestualmente alla conferma dei servizi. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico e' determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potra' essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si fara' riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore puo' recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o piu' elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il cosumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo gia' corrisposta. Tale restituzione dovra' essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovra' dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sara' addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'articolo 5/1 comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatorecomunichi per iscritto la propria impossibilita' di fornire uno o piu' dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potra' esercitare alternativamente il diritto di riaquisire la somma gia' pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore puo' esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonche' per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art.7), l'organizatore che annulla (ex art.1469 bis nr5 Cod. Civ.), restituira' al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sara' mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe impari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilita' di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovra' predisporre soluzioni alternative , senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsanlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predis- posta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi , l'organizzatore fornira' senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenzao al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilita' del mezzo e dei posti e lo rimborsera' nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario puo' farsi sostituire da un'altra persona sempre che: l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalita' del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ( ex art. 10 d. lgs 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,ai visti,ai certificati sanitari; Il soggetto subentrante rimborsi all'organizzazione tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verra' quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonche' degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, puo' verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzazione non sara' pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sara' tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonche' dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonche' ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore e' tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed e' responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato del diritto di surrogazione. Il consumatore comunichera' altresi' per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione le particolari richieste personali che potranno foprmare oggetto di accordi specifici sulle modalita' del viaggio, sempre che ne risulti possibile fattuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorita' del paese in cui il servizio e' erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorita' dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facolta' di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento e' derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autono- mamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortruito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma e' responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualita' di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilita' previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non puo' in ogni caso essere superiore alle indennita' risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilita' e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazio- nale nel testo modificato a l'Aja nel 1955; la convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la covenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilita' dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non puo' superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art.13 nr2 CCV e di 5.000 Franchi oror Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art.1783 Cod.Civ.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore e' tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilita' (articoli 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagna- tore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, intestata all'organizzatore e p.c. al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localita' di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressivamente comprese nel prezzo, e' possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sara' altresi' possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazinale di Garanzia cui il consumatore puo' rivolgersi (ai sensi dell'art.21 D.Lgs.111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresi' fornire un'immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalita' di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art.21 nr 5 D. Lgs. Nr 111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, nr 3 e nr 6; articoli da 17 a 23; articoli da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonche' dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresi' applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.4 1°comma; art.5; art.7; art.8; art.9; art.10 1°comma; art.11; art.17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configuarzione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc....) va pertanto intesa con riferimento alle corrispon- denti figure del contratto di vendita e di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc....).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della L.269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
Privacy
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali e' diretto all'espletamento da parte della Societa' delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.